Giuriste d'italia – GIUdIT

Statuto

 

Articolo 1. Denominazione dell’associazione.
Con la denominazione “GIUdIT – Giuriste d’Italia – ONLUS” è costituita in Roma una associazione senza fini di lucro (Associazione).
Essa potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale.
Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
L’Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2. Finalità della associazione
L’associazione ha lo scopo di promuovere, secondo un’ottica di genere, studi, ricerche, formazione, attività di promozione sociale su tematiche giuridiche concernenti la differenza sessuale, il rapporto tra differenza sessuale, uguaglianza formale e sostanziale, differenze culturali; soggettività giuridica e diritti; empowerment delle donne; diritto e politica; libertà e autodeterminazione in materia di sessualità, riproduzione, salute, usi del corpo, orientamento sessuale e identità di genere; relazioni personali e familiari; violenza contro donne e minori; lavoro produttivo e riproduttivo; conciliazione e redistribuzione delle responsabilità familiari e professionali.
L’assemblea delle socie può individuare altri temi di studio, di ricerca e di iniziativa non specificatamente previsti dal presente articolo.

Articolo 3. Attività dell’Associazione.
1. Per il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione:
promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, incontri, convegni e pubblicazioni;
organizza e sviluppa il proprio patrimonio documentario e librario in strutture di biblioteca e archivio, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
istituisce nelle discipline oggetto delle proprie ricerche borse di studio e premi a favore di giovani studiose italiane e straniere;
compie ogni altra attività direttamente connessa con quelle in precedenza menzionate.
2.L’Associazione, pur non avendo fini di lucro, può svolgere attività commerciale, anche offrendo servizi a non associati, purchè tale attività sia strumentale e connessa al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, vengono investiti al fine di migliorare l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione.

Articolo 4. Le socie
Il numero delle socie è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione le donne che esercitano una professione giuridica, o un lavoro che richiede una preparazione giuridica, ovvero che possiedono una competenza giuridica, anche su argomenti specifici, e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.
Per essere ammesse a far parte dell’Associazione è necessario essere presentate da due socie e sottoporre la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo, che può rifiutare l’iscrizione per difetto dei requisiti previsti dal comma 2.
Le socie hanno diritto di essere informate sulle attività della Associazione, e a partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.
Le socie cessano di far parte della Associazione:
per dimissioni;
per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di gravi violazioni di norme di legge o di obblighi statutari o per il venir meno dei requisiti per l’iscrizione.

Articolo 5. Organi della associazione.
1. Sono organi dell’associazione:
l’assemblea delle socie;
il consiglio direttivo;
la presidente e due vicepresidenti;
la segretaria;
il collegio delle revisore dei conti.
2. Gli organi diversi dall’assemblea durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Articolo 6. L’assemblea delle socie.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dalla presidente, su deliberazione del consiglio direttivo, con avviso inviato alle socie almeno 20 giorni prima dell’adunanza, senza formalità e anche via e-mail.
L’assemblea
discute le linee generali e di ricerca dell’attività dell’Associazione;
approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo e del collegio delle revisore dei conti;
elegge il consiglio direttivo;
delibera le modificazioni dello statuto;
delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
nomina, se lo ritiene opportuno, il collegio delle revisore.
Se non diversamente stabilito dal presente statuto le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e scrutinio palese. E’ ammesso il voto per delega. Ogni socia non può essere portatrice di più di cinque deleghe.

Articolo 7. Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea.
Il numero delle componenti è stabilito dall’assemblea in misura non inferiore a sette. Ogni socia può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle componenti da eleggere. Sono elette le candidate che ottengono almeno due terzi dei voti espressi.
Possono essere elette componenti del consiglio direttivo le socie che hanno costituito l’Associazione e le socie iscritte da almeno un anno. Tuttavia, limitatamente ai primi due anni di attività dell’Associazione, un terzo del consiglio direttivo può essere composto anche da socie che non hanno costituito l’Associazione e da socie iscritte da meno di un anno, che sono elette con le stesse modalità previste dal comma 2.
Il Consiglio direttivo:
elegge al suo interno la presidente e due vicepresidenti;
delibera sulla eventuale nomina di una segretaria;
elabora gli indirizzi per l’attuazione delle linee generali e di ricerca dell’Associazione;
cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e la gestione delle attività e delle iniziative dell’associazione;
delibera su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale;
su proposta della presidente, stabilisce le quote associative e predispone il bilancio e il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta;
delibera sull’ammissione e sull’esclusione delle socie;
delibera su ogni altra questione non riservata dallo statuto ad altri organi.
Il Consiglio direttivo può nominare una presidente onoraria dell’Associazione.
Per l’attuazione di singole iniziative il consiglio direttivo può nominare gruppi di coordinamento scientifico, di cui possono fare parte anche non iscritte/i all’Associazione.

Articolo 8. La presidente
La presidente e le due vicepresidenti sono elette dal consiglio direttivo, tra le sue componenti, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto.
La presidente esercita i poteri di firma e ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio.
Le vicepresidenti sostituiscono la presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest’ultima.
La presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo. Cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende alla attività della associazione.

Articolo 9. La segretaria.
La segretaria può essere nominata dal consiglio direttivo, qualora quest’ultimo ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto.
La segretaria svolge compiti di organizzazione e coordinamento delle attività dell’Associazione; su specifica delega della presidente svolge funzioni di rappresentanza e ha la firma dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.
Su mandato della presidente o del consiglio direttivo, la segretaria provvede alla regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione.

Articolo 10. Il collegio delle revisore dei conti.
Il collegio delle revisore dei conti, che può essere nominato a discrezione dell’assemblea, è composto da tre componenti nominate dall’assemblea.
Il collegio delle revisore provvede al controllo della gestione contabile, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo parere sul bilancio e sul rendiconto comunicandolo all’assemblea. Effettua verifiche di cassa.

Articolo 11. Patrimonio e proventi
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dal reddito del patrimonio;
dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
dagli introiti derivanti da attività istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi delle associate e dai beni eventualmente pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
Le socie che per qualsiasi causa cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo diversi obblighi di legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Articolo 12. Modificazioni dello Statuto
1. Le modificazioni del presente statuto sono approvate dall’assemblea delle socie a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

 
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